DL 31/03/1994 n.215

 

 

ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)

Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 215 (in Gazz. Uff., 1 aprile, n. 76). -- Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la campagna lattiero-casearia 1994-1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è prorogato, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.

Articolo 2

1. L'art. 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1º dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1º dicembre 1991 (1) ed il 30 novembre 1993.

(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 11 aprile 1994, n. 83]

Articolo 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.